Codice Di Deontologia Professionale

Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere
seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale
dei maestri di sci. Il legislatore ha ritenuto necessaria una individuazione o esemplificazione dei doveri dei maestri di
sci [vedi legge quadro L.81/91 (art. 16 comma 1 punto a)], demandando tale individuazione agli organi
rappresentativi e precisamente al Collegio Nazionale, rispettando l’autonomia della categoria e tenendo conto
dell’esigenza di coinvolgere i diretti interessati in una materia nella quale i contenuti etici delle norme giuridiche
sono immediati.
Il codice deontologico una volta approvato non è più soltanto un semplice impegno reciproco o collettivo, ma è un
corpo di norme vincolanti anche in termini di responsabilità disciplinare ed esse non potranno essere ignorate dalle
autorità disciplinari.
I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il maestro di sci sono preordinati a disciplinare i rapporti con i
colleghi, con i clienti allievi, con le organizzazioni ed associazioni professionali come anche le scuole di sci, con le
Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con il Collegio Nazionale, con i terzi, al fine di giungere alla
formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sè l’attività professionale svolta dai maestri di sci
ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze, dei fini educativi della gioventù, della
tutela e sicurezza degli allievi, degli interessi superiori del turismo e della tutela di un ambiente naturale intatto.
I soggetti sottoposti a procedimento disciplinare devono ritenersi titolari di un vero e proprio diritto soggettivo e non
subire sanzioni che non siano comminate dall’ordinamento disciplinare e al di fuori dei casi previsti dalle norme di
tale ordinamento. La codificazione permette la certezza delle norme e la loro conoscenza immediata senza passare
attraverso l’esperienza. Così la conoscenza può essere trasmessa fin dall’inizio ai giovani, ad esempio, ovvero ai
colleghi stranieri che pure sono obbligati a rispettare le regole interne per il principio della doppia deontologia,
quando esercitano in Italia.
La codificazione stimola la formazione di una comune coscienza etica, non solo nel rispetto dei doveri ma anche nella
rivendicazione dei diritti.
Ogni maestro di sci deve sentirsi impegnato affinchè le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli
organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente
codice deontologico.
L’obbligatorietà della iscrizione all’albo professionale dei maestri di sci per l’esercizio della professione rappresenta
una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perchè garantisce il controllo dall’interno che precede ed
integra quello statale.
La codificazione delle norme deontologiche non deve innovare, cioè creare regole nuove, ma identificare quelle
esistenti che sono ritenute tali nell’opinione comune.
Oltre al dettato di legge, che demanda al Collegio Nazionale la codificazione delle norme deontologiche, esiste una
affermata esigenza ed imprescindibile necessità di predisporre delle regole positive, nelle quali diritti e doveri si
impongono alla coscienza di ciascun maestro.
Le disposizioni del seguente codice si applicano a ciascun maestro di sci iscritto al Collegio Professionale.
Principi fondamentali
Art. 1
Il maestro di sci nell’esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell’interesse di un
attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e
nell’ambiente naturale.
La professione, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni
e delle Provincie Autonome.
Art. 2
Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e
con i terzi.
Per l’iscrizione all’albo è richiesta una condotta irreprensibile.
Art. 3
Nell’esrcizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci
italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonchè alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta
l’attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità.
Di pari il maestro di sci straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è
soggetto alle norme deontologiche italiane.
Art. 4
Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve
svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza
e diligenza.
Art. 5
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
Il maestro di sci ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere
adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.
Art. 6
Il maestro di sci deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più
competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.
Art. 7
Durante l’esercizio della professione il maestro ha l’obbligo di portare il distintivo e lo stemma del suo Collegio di
appartenenza nonchè eventuali distintivi deliberati dal Collegio Nazionale.
Art. 8
Il maestro di sci è tenuto all’osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste e non potrà concordare
ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti di colleghi o scuole di sci.
Art. 9
Il comportamento del maestro di sci deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria
anche al di fuori dell’esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al
prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.
Dei rapporti con gli allievi
Art. 10
Il rapporto che si instaura tra il maestro di sci e l’allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo
svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se
vengono meno queste promesse l’allievo può revocare la scelta ed il maestro può recedere dall’incarico.
Art. 11
Il maestro di sci, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per la
pratica di una disciplina sportiva, qual è lo sci, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti
illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possano
compromettere il prestigio del maestro e/o dell’intera categoria.
Art. 12
Il maestro di sci è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall’esercizio della
professione nei confronti degli allievi e/o terzi.
Art. 13
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il maestro di sci potrà farsi sostituire da altro maestro competente, previa
verifica del gradimento da parte dell’allievo. Quando un maestro è chiamato a sostituire un collega, deve osservare
procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinchè il subentro avvenga senza pregiudizio per l’allievo.
Art. 14
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato
compimento delle prestazioni inerenti all’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza
e trascuratezza.
Dei rapporti con il Collegio
Art. 15
Il maestro di sci deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del
Collegio di appartenenza nonchè del Collegio Nazionale nell’esercizio delle proprie rispettive competenze
istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria.
Art. 16
L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare
al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti
norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.
Art. 17
È preciso dovere morale del maestro di sci partecipare alle assemblee del Collegio di appartenenza, salvo
giustificato motivo.
Art. 18
I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi regionali e provinciali nonchè del Direttivo del Collegio Nazionale
devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da
parte del Collegio stesso dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo
effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra maestri di sci,
stimolando la loro collaborazione e partecipazione.
Rapporti con i colleghi
Art. 19
Il maestro di sci deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di
rendere più serena e corretta l’attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell’intera categoria.
Art. 20
Il maestro di sci non può fare concorrenza sleale, nè in forma diretta nè indiretta.
Art. 21
È fatto divieto ai maestri di sci di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere
benefici.
È vietato ai maestri di sci esprimere di fronte agli allievi in qualunque forma valutazioni critiche sull’operato, sulle
prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.
Art. 22
Il maestro di sci non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l’esercizio abusivo della professione o
collaborare con chi esercita abusivamente, ma deve anzi denunciare l’abuso all’Autorità competente e mettere a
conoscenza il Collegio di appartenenza.
Art. 23
L’iscrizione all’albo dei maestri di sci è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività di insegnamento
delle tecniche sciistiche nonchè dell’accompagnamento degli allievi sugli sci.
È sanzionabile disciplinarmente l’uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello
stesso, e lo svolgimento di attività in periodo di sospensione. Dell’infrazione risponde anche il collega e/o direttore di
scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l’attività irregolare.
Art. 24
Il maestro di sci che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega,
dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.
Art. 25
Il maestro di sci che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una scuola di sci o viceversa,
per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio di
appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione dello stesso.
Dei rapporti con le scuole di sci e delle scuole di sci fra di loro
Art. 26
Il maestro di sci associato o collaboratore di una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive impartite dagli organi
della scuola stessa.
Art. 27
La scuola di sci e il maestro non associato devono esercitare la professione stabile prevalentemente nella zona di
competenza da loro prescelta ed indicata nella rispettiva autorizzazione, o comunicazione, apprestando strutture che
per luogo e mezzi siano idonei ad assicurare il regolare e continuativo esercizio del servizio, con la presenza
personale e con l’organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze turistiche del luogo, fatto salvo
il rispetto delle norme di sicurezza.
Il maestro di sci e la scuola di sci, durante lo svolgimento dell’attività, devono attenersi al reperimento della
clientela nel proprio ambito operativo o nella propria zona di competenza.
Qualora si rendesse necessario operare in altre realtà, la scuola o il maestro di sci sono tenuti a comunicare ed
eventualmente concordare l’attività con le altre eventuali scuole ivi già esercenti ed interessate.
Art. 28
La scuola di sci non deve riconoscere prestazioni non eseguite sotto la propria diretta responsabilità, nè prestare
garanzie professionali per attività non riconosciute ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.
Dei rapporti con le pubbliche autorità e con enti e organizzazioni turistiche
Art. 29
Il maestro di sci e le scuole di sci devono esercitare la loro attività e disciplinare i loro rapporti tenendo una
condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.
Art. 30
L’esercizio della professione da parte di maestri o scuole di sci deve essere gestito in modo da promuovere gli
interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche
attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al
fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e
con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello fra i giovani.Procedimento in materia
disciplinare
Art. 31 Procedimenti disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o
Provinciale di appartenenza dell’iscritto secondo il regolamento dello stesso collegio.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti all’Organismo
competente del Collegio.
Art. 32 Ricorso al Collegio Nazionale
Le deliberazioni dei Collegi regionali o Provinciali in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato
con ricorso al Direttivo del Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all’interessato.
Art. 33 Contenuto del ricorso
Il ricorso di cui all’articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ad essere corredato:
a) da una copia integrale del provvedimento impugnato;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dall’indicazione dell’elezione di domicilio al quale l’interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In
mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Collegio
Nazionale.
Art. 34 Presentazione e trasmissione del ricorso
Il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale o Provinciale che ha emesso la deliberazione
impugnata di persona o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Collegio Regionale o Provinciale per trenta giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo l’interessato può prendere visione
degli atti, produrre deduzioni ed esibire ulteriori documenti; è inoltre consentita la produzione di motivi aggiunti.
Decorsi i termini di cui al comma precedente il Consiglio direttivo del Collegio Regionale o Provinciale trasmette al
Collegio Nazionale il ricorso unitamente alle deduzioni ed ai documenti ed al fascicolo degli atti.
Art. 35 Trattazione del ricorso
Il Direttivo del Collegio Nazionale, ricevuti dal Collegio Regionale o Provinciale il ricorso e gli atti relativi, li
trasmette tempestivamente alla commissione disciplinare, composta da tre consiglieri, la quale istruisce il ricorso e
redige relazione. Il Presidente fissa l’udienza per la trattazione del ricorso, comunque entro 90 giorni successivi al
ricevimento del ricorso stesso.
Art. 36 Esame del ricorso
Le sedute del Direttivo del Collegio Nazionale non sono pubbliche.
Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole al
ricorrente.
Art. 37 Decisione del ricorso
La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda il
dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del
segretario.
La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata al ricorrente nonchè
comunicata al Collegio Regionale o Provinciale il quale ha emesso il provvedimento impugnato, al quale vengono
altresì restituiti tutti gli atti del procedimento di prima istanza.
Le decisioni del Collegio Nazionale sono immediatamente esecutive.
Art. 38 Applicazione delle sanzioni esecutive
Le modalità e l’applicazione delle sanzioni disciplinari esecutive sono stabilite dagli organi competenti dei rispettivi
collegi territoriali.