SI INFORMANO I MAESTRI DI SCI EMILIA -ROMAGNA CHE LA POLIZZA RCT E INFORTUNI DEI MAESTRI DEVE ESSERE STIPULATA PER IL TRAMITE DI AMSI. PURTROPPO IL COLLEGIO IN QUANTO ENTE PUBBLICO NON PUO’ PIU’ ESSERE CONTRAENTE DI CONTRATTI DI QUESTO TIPO.

ESTRATTO DI POLIZZA RCT

DECORRENZA: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa
SCADENZA:
ASSICURATI: Maestri associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione
ATTIVITA’ ASSICURATA:
L’impresa presta l’assicurazione in base alle Norme e condizioni di cui alla presente polizza per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di Maestro di sci come previsto dalla legge Quadro Nazionale 08/03/1991 n. 81 e dalle varie leggi regionali o provinciali in forza della quali è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, picozza, ramponi; chi pratica l’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci e chi educa lo sciatore ad affrontare le piste in sicurezza e ad osservare le regole di comportamento in pista, avvicinando lo sciatore all’ambiente alpino nel rispetto delle sue specificità naturali, con la conseguenza che si considera ricompresa nell’assicurazione, a titolo esplicativo e non limitativo, l’attività di MAESTRO, ISTRUTTORE, ALLENATORE, PREPARATORE ATLETICO, DI SCI, SCI DI FONDO, SNOWBOARD, SKIROLL, SCI D’ERBA, FREE RIDE, NORDIC WALKING, FIACCOLATE svolte anche in assenza di allievi/clienti.
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MASSIMALI DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PRESTATI:
€. 5.000.000,00 Unico
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Clausole Particolari

1. DENUNCIA SINISTRI
Il termine per la dichiarazione di sinistro, viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne
vengano a conoscenza.
2. BUONA FEDE
Si conviene che l’eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
3. TERZI TRA LORO E ALLIEVI
Sono considerati terzi tra di loro gli assicurati limitatamente però per le lesioni corporali patite. Sono considerati inoltre terzi tra loro gli allievi durante le ore di sci sulla neve nonché durante gli allenamenti al di fuori delle piste da sci (palestra, corsa a piedi, altro ecc…)
4. FRANCHIGIA
Per i danni a cose si intende operante una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00
5. EFFICACIA DELLA COPERTURA
La garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa alla contraente per le adesioni avvenute con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale; per le adesioni effettuate con pagamento diretto alla contraente la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione tramite fax/mail al broker dell’avvenuta adesione dell’assicurato.
6. EFFICACIA TERRITORIALE
Paesi Europei
ESTRATTO DI POLIZZA TUTELA LEGALE PENALE
DECORRENZA: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa
ASSICURATI: Maestri di sci associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione
PER QUALI SPESE: Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.
PER QUALI EVENTI:
1. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
2. Recupero danni extracontrattuali a persone e cose subiti per fatti illeciti di terzi durante lo svolgimento dell’attività didattica.
3. Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa.
La garanzia non opera nel caso in cui la polizza di RC non sia attivabile: per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione; perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.
4. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, commessi nello svolgimento dell’attività didattica, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
IN QUALE AMBITO: Nello svolgimento dell’attività di maestro di sci.
DOVE: In Europa.
MASSIMALE € 20.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo

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ESTRATTO DI POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE

DECORRENZA: dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa
ASSICURATO: Maestro: associato alla Contraente
ATTIVITA’: L’Assicurazione vale per gli infortuni occorsi agli assicurati durante la pratica delle seguenti attività: Insegnamento dello Sci, Sci di Fondo, Snowboard, Skiroll, Sci d’erba, Free Ride. La partecipazione a gare e allenamenti di Sci, Sci di Fondo, Snowboard, Skiroll, Sci d’erba, Free Ride. Permanenza nei locali delle scuole di sci e nell’impianto sportivo ove si effettuano gli allenamenti e le gare; durante l’uso dei normali mezzi di locomozione e di trasporto terrestri per i trasferimenti a/da le località atte alle svolgimento delle attività di cui sopra.
Franchigie / limiti di risarcimento:
a) per quanto attiene al caso di invalidità permanente, con applicazione di una franchigia assoluta del 5%. Conseguentemente non si fa luogo al risarcimento per invalidità permanente quando questa non sia di grado superiore al 5% della totale. Se l’invalidità supera il 5% della totale, viene corrisposto il risarcimento solo per la quota eccedente.
b) La garanzia rimborso spese di cura, è prestata, in deroga alle norme per la liquidazione dei sinistri, con una franchigia di Euro 200,00
c) relativamente alle cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali, il trasporto in ambulanza, il rimborso
delle spese non potrà superare euro 1.000,00
MINORAZIONI (ESONERO DI DENUNCIA)
Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità e/o difetti fisici dei quali i singoli assicurati fossero affetti, restando efficiente la garanzia e con l’intesa che nella liquidazione delle indennità in caso di sinistro la società terrà conto della preesistente infermità, mutilazione o difetto fisico secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo il danno direttamente causato dall’infortunio.
DICHIARAZIONE SINISTRI PRECEDENTI
A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione , il contraente è esonerato dalla denuncia di sinistri subiti dagli assicurati precedentemente alla stipulazione del contratto.
DOVE
Mondo Intero
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SOMME ASSICURATE:
MORTE: EURO 25.000,00
INVALIDITA’ PERMANENTE: EURO 100.000,00
DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO: EURO 100,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE: EURO 5.000,00
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EFFICACIA DELLA COPERTURA: La garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa alla contraente per le adesioni avvenute con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale; per le adesioni effettuate con pagamento diretto alla contraente la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione tramite fax/mail al broker dell’avvenuta adesione dell’assicurato.

Estratti delle polizze assicurative da scaricare: