ADEMPIMENTI
Oggetto: PEC
obbligatoria per i Professionisti dal 29.11.2009
Riferimenti: Art.16,
commi da 6 a 10, D.L. n.185/2008
Entro il prossimo 29.11.2009
i professionisti iscritti in Albi o elenchi sono obbligati a dotarsi
di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) o di altro
analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e
l’ora dell’invio e della ricezione, nonché l’integrità di quanto inviato,
e darne comunicazione, entro tale data, al
relativo Ordine/Collegio.
Quest’ultimo pubblica in un
elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle
Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il
relativo indirizzo PEC.
I professionisti devono
pertanto scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a
fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una
casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi
accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.
L’elenco pubblico dei
gestori abilitati è consultabile presso il sito
www.cnipa.gov.it
Il gestore, oltre a
garantire l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi:
Ø
si interpone tra mittente e destinatario;
Ø
comunica e registra l’avvenuto (o fallito) invio del messaggio
da parte del mittente:
Ø
comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del
messaggio al destinatario.
Se il mittente smarrisce le
ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per
legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso
valore giuridico, delle ricevute stesse.
Caratteristiche della PEC
I vantaggi dell’utilizzo
della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi
rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
Inoltre, qualora sia il
mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta
elettronica certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore
legale.
N.B.: Il Ministero della
Pubblica Amministrazione ha chiarito che la scadenza del 29 novembre
2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto; è
da intendersi come termine ordinatorio e non perentorio.
v
Si invitano comunque tutti i maestri iscritti (maestro di
sci = LIBERO PROFESSIONISTA) ad attivarsi in tempi brevi.
v
Si informa che è possibile destinare lo stesso indirizzo
di posta elettronica a più soggetti, pertanto i maestri appartenenti alla
stessa Scuola di Sci, possono decidere di acquisire una PEC ad utilizzo
“comune”.
v
Il COL NAZ CONSIGLIA (qualora non si sia in grado di
provvedere autonomamente) di rivolgersi eventualmente ai propri consulenti
amministrativo – contabili.
Bollettino Ufficiale n. 104 del 13 dicembre 1993
Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 42
Ordiamento della professione di maestro di sci
Il Consiglio regionale ha approvato:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. I - Oggetto
1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro
di sci in attuazione della Legge 8 marzo 1991, n. 81.
Art. 2 - Collegio regionale dei maestri di sci
lA norma dell'an. 13 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 è istituito il Collegio
regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna, nei modi e con le competenze
previste dallo stesso art. 13.
2. Le sedute dell'assemblea del Collegio regionale sono valide, in prima
convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda
convocazione, purché siano presenti almeno un quinto dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio direttivo del Collegio regionale sono valide,
in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti
e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
4.11 Consiglio direttivo del Collegio regionale stabilisce la misura del
contributo annuale a carico degli iscritti all'Albo da devolvere al Collegio
regionale.
Art. 3- Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'art. 3 della Legge 8 marzo
1991, n. 81, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della
Regione Emilia-Romagna. Liscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento
dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della Legge n. 81 del
1991 ed al possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 4 della medesima Legge n. 81 del
1991.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel
territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti
nell'Albo di cui al comma 1.
Art. 4 (aggiunto comma 7 bis da art. I L.R. 10 aprile 1995 n. 30>
- Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono,
a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esame di abilitazione
all'esercizio della
professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo
dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991,
sono istituiti dalla Giunta
regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione
in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale
dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali (FISI), delibera
la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le
prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad
essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei
frequentanti.
4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo
preferibilmente l'impiego, per la pane tecnico-didattica, di istruttori
nazionali.
5. Il programma dei corsi di formazione, di-stinti per le discipline alpine
e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art.
7 della Legge n. 81 del
1991, e si articola in tre moduli, didattico-tecnico-culturale, corrispondenti
alle tre sezioni d'esame.
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al
superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde
dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno
uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline
alpine e per il fondo.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di
frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati
motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il
corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità
dell'iscrizione nell'Albo professionale è
prorogata fino alla frequenza ditale corso e in ogni caso per un periodo
massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
**7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente,
per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle
discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito titoli di livello
mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi
di formazione.**
Art. 5 (modificata Iett. a) del comma 3, Iett. a) del comma 6, Iett.
a) del comma 7 e modificato comma 8 da art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n.
13) - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della
professione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale
assunto d'intesa con il
Collegio regionale dei maestri di sci.
2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della
proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, lo stesso Presidente
procede senz'altro
alla nomina della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) un **esperto**, designato dall'Assessore regionale competente in materia,
che la presiede;
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica
dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel
fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio
regionale dei maestri di sci;
c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle
discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi
proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;
d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi
e degli esami.
4. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato
un membro supplente.
5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione
è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra
per il fondo.
6. La sottocommissione per le discipline al-pine è composta da:
a) **l'esperto**, designato dall'Assessore regionale competente in materia,
che la presiede;
b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno
parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e
c).
7. La sottocommissione per il fondo è composta da:
a) **l'esperto**, designato dall'Assessore re-gionale competente in materia,
che la presiede;
b) tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della Commissione
ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
8. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni
sono svolte da un **dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato**
competente in materia.
9. lì mancato superamento della prova didattica o della prova culturale
comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella
sessione di esami immediata
mente successiva.
10. Per gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione
la Commissione, e le sottocommissioni competenti per disciplina, sono
integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione
nominati dal Presidente della Giunta regionale.
11. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice
vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità
civile verso terzi derivanti
dall'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta
regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità
e massimali.
12. Ai membri della Commissione spettano i compensi e i rimborsi riconosciuti
dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.
Art. 6 - Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni
o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione
in Emilia-Romagna devono chiedere
il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo
del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l'iscrizione all'Albo
di cui all'art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell'abilitazione
professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone
immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale
il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.
2.11 Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede
a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione
nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni
o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione
in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta
giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio
direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località
sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
lì Consiglio direttivo autorizza l'esercizio subordinatamente alla verifica
che il richiedente risulti gia' iscritto in altro Albo professionale.
4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani
che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna,
per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi,
devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale
dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso
di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge8 marzo1991,
n. 81. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la
professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei
maestri di sci l'iscrizione all'Albo che verrà concessa subordinatamente
alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell'art. 12, comma
1, della Legge n. 81 del 1991, e alla sussistenza degli altri requisiti,
diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della medesima Legge n. 81
del 1991.
5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province
autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'art. 9. 6. L'esercizio
saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro
allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto
agli obblighi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe
alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni
limitrofe a condizione di reciprocità.
Art. 7 - Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci" si
intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per
esercitare, in modo coordinato, la loro attività pro-fessionale.
2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri
di sci e della Comunità Montana competente per territorio, autorizza l'apertura
delle scuole di sci previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere
ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento
stagionale;
c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività
sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione
professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le
forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione
e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità
per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla
lettera a), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto
tecnico-didattico;
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni
straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche
per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole
e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione
contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio
dell'insegnamento.
3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta
regionale, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della
scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti
previsti dal
comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.
L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle
prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.
Art. 8 - Adempimenti
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7,
deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale,
entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:
a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola, deliberato
a norma dell'art. 7; d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola,
nonché di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta
giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo
insegnante, gli statuti-regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni
previste dall'art. 7, comma 2.
Art. 9 - Tariffe professionali
1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei
limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei
maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti,
in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.
Art. 10 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti
l'attività di maestro di sci nell'ambito della Regione Emilia-Romagna
senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione
di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Lire 500 mila a Lire i milione 500 mila.
2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in
ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate,
in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Lire 1 milione a Lire 3 milioni a carico
di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci
nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto
nel presente comma viene irrogata la sanzione da Lire 5 milioni a Lire
15 milioni a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.
3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate
ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa
di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.
4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui alla presente legge è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella L.R. 28aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni
amministrative di competenza regionale.
Art. Il - Competenze della Giunta regionale
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate
le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari
sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche
ove è prevista l'attività di maestri di sci.
2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13, comma 5 della legge 8 marzo
1991, n. 81, vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di
sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio,
adottati dall'assemblea del Collegio.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della
vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri
di sci, e sulle scuole di sci.
Art. 12 - Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di
diritto all'Albo professionale regionale dell'Emilia-Romagna tutti i maestri
di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento
del-
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lo sci di cui all'art. 12 della L.R. 5 maggio 1980, n. 31.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono riconosciute
di diritto come "scuole di sci" le scuole già iscritte nell'elenco
regionale delle scuole di sci di cui all'art. 10 della L.R. n. 31 del
1980.
3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta
dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e da tra-smettere alle
associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.
4.1 procedimenti iniziati sulla base della L.R. n. 31 del 1980 ed in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo
le disposizioni contenute nella legge medesima.
Art. 13 - Oneri finanziari
1. All'onere finanziario relativo agli interventi
di cui all'art. 4 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzo
dei propri mezzi finanziari correnti e con l'istituzione di apposito capitolo
di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità
con la legge annuale di bilancio, a norma della L.R. 6luglio 1977, n.
31, art. 11, primo comma.
Art. 14 - Abrogazione di norme
1. La L.R. 5maggio 1980, n. 31 "Disciplina
dell'insegnamento dello sci in Emilia-Romagna" è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 dicembre 1993
Pier Luigi Bersani